Gas Italia, cosa dice il piano di Cingolani – Il Pdf

(Adnkronos) – Un piano in Italia “per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi” di gas “dalla Russia durante il prossimo inverno”. Il ministero della Transizione ecologica ha pubblicato il documento con dati e misure previste per gestire la situazione nel contesto caratterizzato anche dalle sanzioni adottate contro Mosca.  

Gas Russia, il piano dell’Italia – I numeri
 

MISURE VOLONTARIE – Nel dettaglio, “le misure, che in parte sono già avviate, riguardano segnatamente: la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas, oltre che la l’accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico; le misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022; un insieme di misure comportamentali nell’uso efficiente dell’energia, che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l’obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio”. 

Queste misure comportamentali “saranno promosse attraverso una apposita campagna informativa istituzionale; saranno, si ribadisce, volontarie e saranno integrate ove necessario da strumenti di sostegno alla scelta del comportamento efficiente”. 

INDUSTRIA – Previsto anche “il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento Ue”. 

“L’insieme del contributo atteso dalle misure previste dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas (1° agosto 2022-31 marzo 2023) per la ‘massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas’, di ‘contenimento relative al riscaldamento invernale’ e ‘comportamentali’ (‘a costo zero’ e ‘con investimento iniziale’) “porta ad una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue, pari quindi almeno a 8,2 miliardi di Smc di gas naturale”, si legge nel Piano.  

RIGASSIFICATORE – “L’obiettivo del governo è quello di arrivare ad avere in esercizio al più presto, entro i primi mesi del 2023, il primo rigassificatore galleggiante e, successivamente e comunque entro il 2024, anche il secondo impianto. “Ciò – si sottolinea – è fondamentale soprattutto per poter affrontare l’inverno 2023-2024, considerato che con molta probabilità gli stoccaggi saranno pienamente utilizzati nella stagione invernale 2022-2023 e dunque occorrerà ricostituire adeguatamente le riserve”. 

RISCALDAMENTO – Per il riscaldamento -15 giorni di accensione e un’ora in meno al giorno. Il piano “prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano”. Tali azioni “si aggiungono a quanto già attuato con l’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 che è intervenuto sul riscaldamento degli edifici pubblici”.  

La riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento “sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale attraverso un decreto del ministro della Transizione Ecologica”.  

In particolare, il dm disporrà che il riscaldamento venga ridotto di un grado per gli edifici: “i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del dpr n.74/2013 sono ridotti di 1°C (17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici)”.  

Inoltre “i limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione (Zona A: ore 5 giornaliere da 8 dicembre al 7 marzo; Zona B: ore 7 giornaliere da 8 dicembre al 23 marzo; Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; Zona D: ore 11 giornaliere da 8 novembre al 7 aprile; Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; Zona F: nessuna limitazione”.  

Si precisa che “sono fatte salve le utenze sensibili (ospedali, case di ricovero, ecc…)”.  

 

(Adnkronos)