(Adnkronos) – Dopo che la Russia ha ordinato l’arresto in contumacia dei giornalisti Rai Simone Traini e Stefania Battistini, accusati di “attraversamento illegale del confine” dall’Ucraina, per aver raccontato in estate l’incursione nella regione di Kursk, l’Adnkronos ha contattato l’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, esperto di diritto penale internazionale, per capire quali saranno i prossimi sviluppi del caso, come può rispondere il governo italiano, e cosa può succedere ai due cronisti.
Quadro giuridico attuale
Dal punto di vista legale la Federazione Russa è (ancora) una parte contraente della Convenzione Europea di Estradizione, fatta dal Consiglio d’Europa nel 1957 per disciplinare la consegna, da uno Stato firmatario ad un altro, di persone accusate di un reato o già condannate in via definitiva. Secondo Gentiloni Silveri, “essendo una Convenzione aperta all’adesione anche da parte di Stati extra-europei (ad esempio: Sud Africa, Israele, Cile, Corea del Sud), essa continua ad applicarsi anche se la Federazione Russa dal 16 marzo 2022 non fa più parte del Consiglio d’Europa e, dal settembre dello stesso anno, ha cessato di far parte della Convezione Europea dei Diritti dell’Uomo. Quindi, a stretto rigore, quando ne sussistano le condizioni giuridiche e politiche l’Italia è obbligata in base ad un Trattato internazionale ad estradare persone (cittadini e non) verso la Federazione Russa”.
Il rispetto dei diritti fondamentali
Il sistema giuridico italiano ed europeo esclude che l’estradizione possa venire concessa se esiste il concreto rischio che la richiesta di consegna celi motivazioni politiche od oppressive, oppure che la persona sarà sottoposta, una volta rientrata Paese richiedente, a trattamenti inumani o degradanti, oppure a procedure giudiziarie che non garantiscono il rispetto dei propri diritti fondamentali.
“Sulla base di tali previsioni – prosegue l’avvocato – molto spesso le Corti occidentali (e anche italiane) hanno rifiutato richieste di estradizione provenienti dalla Russia, vuoi per l’insufficiente garanzia che la persona sarebbe stata sottoposta ad un processo rispettoso dei propri diritti difensivi, anche a causa della conclamata influenza del potere politico sul potere giudiziario, vuoi per la condizione dei detenuti negli istituti di pena russi. In questo contesto, l’esodo della Federazione Russa da organismi di tutela come il Consiglio d’Europa e la Convenzione sui diritti umani non farà che rendere più penetrante la verifica che le Corti occidentali debbono compiere di fronte ad una richiesta di estradizione che arrivi da quel Paese, viste le minori garanzie giuridiche derivanti dalla rinuncia ad osservare quelle normative. Per tale motivo, recentemente lo stesso Governo ha negato richieste di estradizione per i medesimi motivi”.
Sempre per regola generale si può concedere l’estradizione solamente se il fatto costituisce reato anche nel nostro Paese e se lo Stato richiedente esibisce sufficienti prove di colpevolezza della persona: “non ci sarebbero quindi le condizioni legali per estradare – prosegue Gentiloni Silveri – quando risulti evidente che il fatto è lecito per l’ordinamento italiano oppure comunque è scriminato, per esempio dall’esercizio di un diritto”.
La procedura
Un procedimento d’estradizione può nascere a seguito della richiesta del Paese richiedente, inoltrata per canali diplomatici. Il Governo che la riceve può o rifiutare subito di darvi corso, oppure inoltrare il caso all’Autorità Giudiziaria per una pronuncia sulla sussistenza delle condizioni legali per consegnare l’interessato. Si esprime la Corte d’Appello e poi, su eventuale ricorso, la Corte di Cassazione.
“Se la decisione giudiziaria è negativa – prosegue il giurista – l’estradizione non può avvenire in alcun caso, mentre se è positiva, l’ultima parola spetta comunque al Governo, che deve decidere se concedere o negare la consegna sulla base di valutazioni di alta discrezionalità politica. Oppure, la procedura può prendere le mosse dall’arresto della persona richiesta, che avviene ad iniziativa delle Forze di polizia del Paese richiesto sulla base di un ordine di arresto diramato dal Paese richiedente tramite Interpol. In tal caso, l’Autorità Giudiziaria deve pronunciarsi subito, convalidando o meno l’arresto e, solamente se il Ministero della Giustizia italiano lo richiede, eventualmente applicando delle misure cautelari. A seguito della convalida (ed anche dove essa non avvenga) riprende il consueto iter giudiziario e politico”.
I giornalisti Rai
Il comportamento dei due giornalisti Rai costituisce reato? Secondo il legale, “alla luce delle informazioni disponibili è anzitutto molto dubbio che i comportamenti addebitati ai due cronisti della Rai costituiscano reato anche in Italia; in ogni caso, essi sembrano pacificamente scriminati dall’esercizio del diritto di documentare quanto sta accadendo in un teatro bellico così vicino ai nostri confini e così rilevante per i nostri interessi. Anche a prescindere da tutto questo, è molto probabile che un eventuale procedimento in Russia nei loro confronti, vista la forte caratterizzazione politica della reazione delle Autorità locali, non offrirebbe le necessarie garanzie di equità per soddisfare i rigorosi standard che le Corti italiane hanno applicato nella valutazione di questi aspetti. Inoltre, vista la situazione geopolitica e le caratteristiche della vicenda, è possibile che, come già accaduto nel recente passato, sia lo stesso Governo italiano che decida di declinare l’eventuale richiesta d’estradizione dei due già nello stadio preliminare, senza nemmeno avviare la consueta procedura di valutazione giudiziaria”, conclude. (di Giorgio Rutelli)