Isee 2021 e mutuo: prima casa, residuo, la guida

Mutuo e Isee, quanto incide? La dichiarazione sostitutiva unica Dsu è un documento indispensabile per ottenere la maggior parte delle agevolazioni e dei sussidi pubblici. Devono essere indicati tutti i redditi e le componenti del patrimonio di ciascun membro del nucleo familiare, al netto di determinate spese o franchigie: tra queste spese e franchigie è anche presente il mutuo per l’acquisto dell’abitazione ricorda laleggepertutti.it. Ma quanto incide il mutuo sull’Isee? Innanzitutto, è bene precisare che nella dichiarazione Isee a rilevare non è soltanto il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, in quanto rilevano anche eventuali mutui contratti per acquistare altri immobili. 

Il patrimonio immobiliare ai fini Isee si calcola sulla base del valore ai fini Imu (anche in caso di esenzione dall’imposta) dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni (anche esteri) intestati ai componenti del nucleo familiare, in qualità di persone fisiche- non imprenditori; il valore ai fini Imu deve essere indicato al netto del mutuo residuo risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione Isee. 

Il mutuo deve essere indicato nel quadro FC3 della dichiarazione Isee. 

Il valore della casa di proprietà al netto del mutuo non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se risulta inferiore a 52.500 euro (la soglia è incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte che eventualmente eccede questo valore viene considerata in misura pari a 2/3. 

Il valore dei beni immobili ai fini Imu viene determinato moltiplicando la rendita catastale risultante alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori: 

160: fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 

140: fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

80: fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10; 

65: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria catastale D/5; 

55: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

La formula di calcolo risulta dunque: 

rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore = valore ai fini Imu 

Posso indicare nella dichiarazione Isee il mutuo per l’acquisto di un immobile in categoria C/1?
 

In base alle Faq Inps sull’Isee, è possibile indicare nella dichiarazione sostitutiva unica, nel quadro FC3, il debito residuo del mutuo, al 31 dicembre del secondo anno precedente, per l’acquisto di un immobile di categoria C/1, in quanto le istruzioni Isee riportano di “indicare per ciascun immobile” il capitale residuo al 31 dicembre (del 2° anno precedente, in base alle recenti modifiche Isee) contratto per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato. 

Posso indicare il mutuo nell’Isee se sono usufruttuario dell’immobile?
 

L’usufruttuario al 100% di un immobile, dichiarato nel quadro del patrimonio immobiliare, può portare in detrazione nell’Isee la quota capitale residua del mutuo intestato al 100% al nudo proprietario, che quindi non dichiara l’immobile nel suo patrimonio immobiliare. L’indicazione del mutuo residuo è consentita in quanto il mutuo è legato all’immobile e non alla persona. 

Per i mutui che sono congelati perché non si riescono a pagare le rate, non ci sono limiti relativi all’inserimento nell’Isee della quota capitale residua del mutuo al 31 dicembre del secondo anno precedente. Non bisogna verificare, difatti, se il dichiarante ha pagato il mutuo, ma solo l’importo del debito residuo al 31 dicembre del 2°anno precedente. 

Il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell’immobile e non in riferimento agli intestatari del mutuo. 

Mimmo e Caterina acquistano un immobile in comproprietà (50% cadauno), ma solo Mimmo contrae il mutuo per l’acquisto; il relativo capitale residuo al 31 dicembre del secondo anno precedente può essere portato in detrazione da entrambi i proprietari dell’immobile, nel limite della loro quota di possesso (50%). 

L’Isee si calcola sulla base dell’indicatore della situazione patrimoniale, dell’indicatore della situazione reddituale e della scala di equivalenza. 

L’Isp, indicatore della situazione patrimoniale, si calcola: 

sommando il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare (come osservato, al netto del mutuo residuo risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente) di ciascun componente del nucleo familiare; 

sottraendo le relative franchigie. 

L’indicatore della situazione patrimoniale Isp, ai fini del calcolo dell’Isee, rileva nella misura del 20%. 

Prima di determinare il valore Isee, è necessario determinare il valore Ise, cioè l’indicatore della situazione economica (non equivalente), che si determina sommando il 20% dell’indicatore della situazione patrimoniale all’indicatore della situazione reddituale. 

Bisogna poi rapportare l’Ise al valore della scala di equivalenza per trovare il valore dell’Isee. 

(Adnkronos)