(Adnkronos) – Il green pass base sparisce dal primo maggio, il super green pass sul lavoro è obbligatorio fino al 30 aprile per gli over 50. Dalle mascherine al green pass, ecco in pillole il nuovo decreto Covid approvato oggi dal Consiglio dei ministri.
Il provvedimento stabilisce: a) obbligo di mascherine: viene stabilito fino al 30 aprile l’obbligo generale di mascherine al chiuso; l’obbligo di FFP2 all’aperto viene mantenuto per concerti e stadi; l’obbligo di FFP2 al chiuso per palazzetti sportivi, cinema e teatri, mezzi di trasporto e funivie negli impianti di risalita; b) Fine del sistema delle colorazioni; c) capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile; d) capienze discoteche: ritorno al 100% dal 1° aprile; e) protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
Sul green pass base e rafforzato. Dal 1° aprile eliminazione del green pass per: – alberghi e strutture ricettive (oggi rafforzato); – ristoranti all’aperto (oggi rafforzato); – musei, mostre e altri luoghi della cultura (oggi rafforzato); – esercizi commerciali (oggi base); – uffici pubblici (oggi base); – servizi postali e bancari (oggi base); – servizi alla persona (oggi base); – attività sportiva all’aperto (oggi rafforzato); – sagre e fiere (oggi rafforzato); – centri termali, parchi tematici e di divertimento (oggi rafforzato); – centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto (oggi rafforzato); – spettacoli e stadi all’aperto; – feste all’aperto (oggi rafforzato); – impianti di risalita (oggi rafforzato); – partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche (oggi rafforzato); – trasporto pubblico locale (oggi rafforzato). Gli altri mezzi di trasporto (oggi utilizzabili con il green pass rafforzato) passano al green pass base fino al 30 aprile.
Dal 1° maggio eliminazione del green pass per: – accesso al luogo di lavoro: dal 1° aprile si passa al green pass base per tutti, compresi gli obbligati al vaccino, e di conseguenza cessa la sospensione dal lavoro tranne per chi non fa nemmeno il tampone; soltanto nel caso degli esercenti le professioni sanitarie e dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre;
– bar e ristoranti anche al chiuso; – mense e catering continuativo (oggi base); – accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi (oggi rafforzato); – studenti universitari; – centri benessere (oggi rafforzato); – attività sportive al chiuso e spogliatoi; – convegni e congressi (oggi rafforzato); – corsi di formazione (oggi base); – centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (oggi rafforzato); – concorsi pubblici (oggi base); – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oggi rafforzato); – colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari (oggi base); – feste al chiuso e discoteche (oggi rafforzato); – mezzi di trasporto.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).
Scuola. Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività: Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia. In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale. In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento. Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Personale Covid. Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate. Le risorse per le scuole. Si prevedono 70,5 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.
Strutture dell’emergenza. Il decreto inoltre stabilisce – Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità – Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: viene meno un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordina con il ministero della Salute. Dal dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni – Comitato tecnico-scientifico: cessazione.