(Adnkronos) – Da oggi, con la modifica all’art. 9 della Costituzione, la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali “anche nell’interesse delle future generazioni” entra di diritto tra i principi fondamentali della nostra Repubblica. Il testo della riforma, che ha trovato un consenso trasversale in quasi tutto l’arco parlamentare, prevede peraltro, la modifica dell’art. 41 della Costituzione in base alla quale lo svolgimento della iniziativa economica privata non può svolgersi “…in modo da recare danno alla salute, all’ambiente”.
“Penso che sia una giornata epocale – commenta il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, presente in aula a Montecitorio al momento del voto – È giusto che la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi diventi un valore fondante della nostra Repubblica, è un passaggio imprescindibile per un Paese come l’Italia che sta affrontando la propria transizione ecologica. Per le azioni che facciamo oggi e per le conseguenze che ci saranno in futuro sulle prossime generazioni, questa conquista è fondamentale e ci permette di avere regole ben definite per proteggere il nostro pianeta”.
Il provvedimento, votato in via definitiva alla Camera dei deputati, modifica infatti gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela degli animali. L’Articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione. In esso era già contenuta la tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali.
La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali.